Privacy - Protezione dei dati personali
La Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni (1) del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", comunemente noto come Codice/Legge della Privacy, deve garantire agli interessati (2) l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali (3) che li riguardano.
Si illustrano sinteticamente tali disposizioni.
L'art. 7 del Codice riconosce agli interessati il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, la loro comunicazione in forma comprensibile, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se i dati sono trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento (4) per motivi legittimi.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di conoscere:
- l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
- le finalità e le modalità del trattamento dei dati che li riguardano;
- la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del titolare (5) e dei responsabili (6) del trattamento;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (7).
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 con una semplice richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento dei dati; è necessario esibire o allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento (art. 9).
L'interessato non è tenuto a precisare le ragioni della sua richiesta di accesso nè a specificare in quali atti e documenti siano contenuti i dati (parere del Garante della Privacy n. 254 del 2/8 maggio 2005).
La richiesta può essere formulata anche oralmente; può essere inviata anche con lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
Gli interessati possono delegare per iscritto altre persone o enti, associazioni od organismi e farsi assistere da persone di fiducia.
La persona che agisce per conto dell'interessato deve esibire o allegare copia della procura o della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata con una copia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato; se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta può essere presentata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
La richiesta può essere rinnovata, tranne giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni..
In alcuni casi, precisati nell'art. 8, gli interessati non posso accedere ai dati personali che li riguardano, per esempio, se i trattamenti di dati sono effettuati in base alle leggi in materia di riciclaggio o di leggi in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive o per ragioni di giustizia, ecc.
Gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del Codice, possono accedere soltanto ai propri dati, non possono accedere ai dati personali relativi a terzi, salvo che l'estrazione dei dati sia particolarmente difficoltosa e le informazioni relative ai richiedenti e ai terzi siano intrecciate a tal punto da risultare incomprensibili se scomposte o private di alcuni elementi.
L'Amministrazione deve rispondere alla richiesta entro quindici giorni dal suo ricevimento o entro trenta giorni, dandone comunicazione all'interessato, qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità (art. 146 del Codice).
I dati possono essere comunicati al richiedente oralmente, offerti in visione mediante strumenti elettronici, o attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti; in presenza di una specifica richiesta l'Amministrazione è tenuta a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).
Se la richiesta non fa riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati personali, nella risposta devono essere indicati tutti i dati personali che riguardano l'interessato, trattati dal titolare (art. 10); l'Amministrazione, quindi, è tenuta ad estrapolare, dai propri archivi e documenti, tutte le informazioni che riguardano l'interessato e a comunicarle a quest'ultimo in modo tale che siano facilmente comprensibili.
Nel caso in cui ci siano particolari difficoltà, l'Amministrazione può fornire i dati richiesti dall'interessato anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti.
Se a seguito della richiesta dell'interessato non risulta confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, l'Amministrazione può chiedere un contributo spese che non può superare i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo può essere corrisposto mediante versamento postale o bancario, o carta di pagamento, o di credito, se possibile nel momento in cui l'Amministrazione fornisce i dati richiesti e comunque non oltre quindici giorni dalla risposta fornita dall'Amministrazione.
I diritti previsti dall'art. 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria (Giudice Civile) o con ricorso al Garante della Privacy (art. 145 del Codice).
NOTE
(1) Titolo II " Diritti dell'interessato " artt. 7,8,9 e 10.
(2) "Interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l"ente o l"associazione cui si riferiscono i dati personali " articolo . 4, comma 1, lettera .i) del Codice;
(3) "Dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale - art. 4,c.1,lett.b).
(4) "Trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati - art. 4, c. 1, lett. a).
(5) "Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e a gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza " art. 4, c.1, lett. f); Titolare dei trattamenti dei dati effettuati presso l'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti: Assessore pro tempore (in carica).
(6)"Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali " art. 4, 1, lett.
g); Responsabili dei trattamenti dei dati effettuati presso l'Assessorato: i Dirigenti delle Aree e dei Servizi (l'elenco dei responsabili può essere consultato sui siti dell'Assessorato: www.regione.sicilia.it/turismo " www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti o presso quest'Ufficio Relazioni con il Pubblico " U.R.P. -
(7) "Incaricati": i funzionari autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dai responsabili " art.4, c. 1, lett.h).
N.B. Il testo integrale degli articoli del Codice e il parere n. 254 del Garante possono
essere consultati sul sito: www.garanteprivacy.it;
Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (artt. 20 e 21 del Codice) dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) parte 1^, del 2.02.2007.
Nel Regolamento sono indicati i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall'Assessorato, le fonti normative, i tipi di dati trattati e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.