Il Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali" individua, all'articolo 2, l'Ufficio di Gabinetto tra gli Uffici di diretta collaborazione.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 all'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto, nominato dall'Assessore tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità, il quale assicura l'azione coordinata degli Uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo e l'attività di gestione dei dipartimenti. E' composto di non più di 13 unità, compreso il Capo di Gabinetto che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Capo di Gabinetto Vicario individuato dall'Assessore, su base esclusivamente fiduciaria, tra i dirigenti o fra uno dei soggetti esterni facenti parte dell'Ufficio di Gabinetto medesimo.
Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera una Segreteria Tecnica composta di non più di 9 unità che cura l'istruttoria degli atti amministrativi di competenza dell'Assessore, nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo nelle materie di competenza.
Nel limite di un terzo della prevista dotazione il personale può essere scelto tra i soggetti esterni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.