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ACCESSO CIVICO

L'accesso civico (semplice o generalizzato), introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, non ponendo alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Tale tipologia di accesso riguarda non solo i dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche quelli per cui non è prevista alcuna specifica pubblicità.
Le esclusioni e i limiti posti all'esercizio del diritto sono previsti all'art. 5-bis del citato d.lgs. 33/2013. Altre disposizioni normative, inoltre, come indicato al comma 3 del medesimo decreto, prevedono specifici limiti o ipotesi di esclusione.

 

L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.

L' Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

 

Modalità per l'esercizio del diritto
L'accesso civico generalizzato si attiva con la presentazione di apposita istanza, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del dlgs 33/ 2013, che deve essere sottoscritta dal richiedente secondo le modalità indicate all'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia firmata dall' interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La domanda deve contenere l'indicazione dei dati, informazioni e documenti per i quali si chiede l'accesso, nonché le modalità attraverso, le quali si chiede risposta, senza necessità di formulare alcuna motivazione, ovvero deve essere formulata in modo da consentire all'Amministrazione l'agevole identificazione.
Sono inammissibili eventuali richieste di accesso formulate in modo vago o che risultino manifestamente irragionevoli. In ogni caso, laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa va comunque sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore .
La richiesta di accesso civico semplice o generalizzato, debitamente sottoscritta, da redigersi in conformità ai moduli appositamente predisposti e pubblicati in calce, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va presentata attraverso una delle seguenti modalità:

 

1) tramite posta elettronica agli indirizzi: filmcommission@regione.sicilia.it, ufficio.speciale.cinema@certmail.regione.sicilia.it;

2) tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, Via Emanuele Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo;

3) presso la sede dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, Via Emanuele Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo; nei seguenti giorni: lunedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

Contatti e Recapiti
Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
Via Emanuele Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
+39 091 7078007 - 7078244
filmcommission@regione.sicilia.it
ufficio.speciale.cinema@certmail.regione.sicilia.it



 

Registro degli accessi

 

(Data di pubblicazione 31 marzo 2018 -  Ultimo aggiornamento 11 giugno 2019)