Giovedì, 28 marzo 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Altri Servizi | Area interdipartimentale 2 | Tutela minori | Riferimenti legislativi

Definizioni e riferimenti legislativi


-Art 331
( Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) 1. Salvo quanto è stabilito dall'art.347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (361,362 c.p.)
 

- Art 334 (Referto) 1. Chi ha l'obbligo del referto (365,384 c.p. ) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
 

- Art 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Definizione - Il maltrattamento si concretizza ne " gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi ( IV seminario criminologico- Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978) . Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva ( percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva ( incuria, trascuratezza, abbandono).


- Art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci) . Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 

- Art 609-bis legge 66/del 15.02.1996 - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 

- Art. 609 quater (atti sessuali con minorenni) - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persone che al momento del fatto :
1)non ha compiuto gli anni quattrodici; 2)Non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo una relazione di convivenza;
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.+
Definizione - L'abuso sessuale si evidenzia in ogni situazione in cui un bambino sia tratto a espressioni sessuali alle quali non può liberamente consentire con totale consapevolezza, in ragione della sua età o che violino radicati tabù sociali. Kempe R., Kempe H. (1978) Child abuse. Fontana/Open books, London (Trad. it. Le violenze sul bambino. Armando, Roma 1980).