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PROFILO E NORMATIVA ISTITUTIVA

 


Il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, denominato più semplicemente FONDO PENSIONI SICILIA, è stato istituito grazie alla Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed ha una natura giuridica di Ente Pubblico non economico, sottoposto a controllo della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale comunque ed esclusivamente di personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco, senza alcun onere a proprio carico.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica è deputato all'azione di vigilanza e tutela del FONDO, approvandone il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale ed il bilancio tecnico.

Il FONDO ha assunto di fatto la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita, che alla data della sua costituzione facevano capo all'Amministrazione Regionale.

L'organizzazione e il funzionamento del FONDO sono stati disciplinati grazie al Regolamento di Attuazione emanato con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

In particolare, per quanto concerne le finalità perseguite a proposito dell'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, premettendo che il diritto e la misura delle stesse prestazioni restano disciplinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia, si rileva come il FONDO:

  1. assicura con onere a carico dell'Amministrazione Regionale i trattamenti di pensione a favore del personale (e rispettivi superstiti) della Regione Siciliana, destinatario delle disposizioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 10 della Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 21 (cosiddetto CONTRATTO 1);
  2. assicura con oneri a proprio carico i trattamenti previdenziali (pensioni dirette, indirette e di reversibilità, nonché altre indennità previste) a favore al personale (e rispettivi superstiti) della Regione Siciliana, destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 21 (cosiddetto CONTRATTO 2);
  3. provvede per i soggetti di cui al punto precedente, cioè CONTRATTO 2, anche alla gestione delle posizioni assicurative, all'adozione dei relativi provvedimenti - compreso riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, costituzione di posizione assicurativa - e ai rapporti con gli altri enti previdenziali;
  4. provvede con onere a carico dell'Amministrazione Regionale alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita di tutto il personale della Regione Siciliana, ovvero CONTRATTO 1 + CONTRATTO 2.

A proposito delle entrate contributive, l'Amministrazione Regionale provvede al versamento in favore del FONDO - con trasferimenti aventi cadenza periodica - per la contribuzione ai fini pensionistici del personale cosiddetto CONTRATTO 2. Tali disponibilità finanziarie possono essere investite in operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente:

  1. in titoli obbligazionari emessi dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;
  2. in titoli obbligazionari non strutturati emessi da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato Italiano;
  3. in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del FONDO stesso.

La dotazione e le entrate del Fondo sono gestite separatamente con contabilità distinte secondo i seguenti criteri di destinazione:

  1. i trasferimenti della regione sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche per il personale regionale cosiddetto CONTRATTO 1, nonché al pagamento dell'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale, ovvero CONTRATTO 1 + CONTRATTO 2;
  2. i contributi di quiescenza e i rendimenti degli impieghi dei montanti contributivi cumulati relativi al personale regionale cosiddetto CONTRATTO 2, sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche in favore dello stesso.

A partire dal mese di giugno 2014, il Fondo - che per forza di regolamento ha sede a Palermo - si è trasferito presso i nuovi locali posti in una palazzina indipendente in viale Regione Siciliana 2246, subito accanto all'edificio che ospita il Dipartimento Reg.Le della funzione pubblica e del personale.