Provvedimenti dei dirigenti
Sezione relativa all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013
(Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- a) soppressa
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; (In ordine agli elenchi dei provvedimenti finali concernenti la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi si rinvia alla sotto-sezione "Bandi di gare e contratti")
- c) soppressa
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. abrogato