Venerdì, 26 aprile 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità | Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | Struttura | URP | F.A.Q. DAR | l.r. n. 9 2010 8 Aprile 2010

F.A.Q.

INFO

GLI ENTI TERRITORIALI POTRANNO INVIARE LA DELIBERA CONSILIARE DI DELIBERA ALLA S

GLI ENTI TERRITORIALI POTRANNO INVIARE LA DELIBERA CONSILIARE DI DELIBERA ALLA S.R.R. E DI APPROVAZIONE DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO ANCHE ALLA SEGUENTE PEC DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI:  

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

O AL FAX 0916759187

 



Quali sono le finalità della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9?

 Secondo l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 le principali finalità della stessa consistono nel prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità, promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero per favorire la riduzione dello smaltimento in discarica, promuovere la raccolta differenziata, incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, ridurre la movimentazione dei rifiuti con l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, perseguire l'equilibrio economico del servizio con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione.



Quali sono le competenze che la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 riserva alla Regione, alle Province, ai Comuni?

 La Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.9/2010, esercita le competenze di cui all'art. 196 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, anche provvedendo alla predisposizione, adozione e aggiornamento, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti, alla promozione e regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti, alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, degli schemi di atto per la costituzione delle S.R.R., alla definizione degli standard minimi del bando e del capitolato e adozione dello schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La Provincia, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010, esercita le funzioni di cui all'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche provvedendo al controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, al controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni, alla stipula, previa approvazione della Regione, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti.

I comuni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.9/2010, esercitano le funzioni di cui all'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche provvedendo:
- relativamente al proprio territorio, a stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con i soggetti individuati dalle S.R.R., ad assicurare il controllo del pieno adempimento, al pagamento del corrispettivo assicurando l'integrale copertura dei costi, a determinare la tassa in coerenza allo standard SRR, a verificare lo stato di attuazione della raccolta differenziata, la economicità e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche tramite un comitato indipendente costituito da rappresentanti di associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici, ad attivare, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurarne l'efficienza e l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
- all'adozione della delibera di cui all'art.159 comma 2 lett. c) del d. lgs. 267/2000 vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.
- a promuovere la valutazione (in tal caso dovranno esservi tanti comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R.) da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
- ad adottare le ordinanze ex artt.191 e 192 del d.lgs 152/2006, ove sussistenti i presupposti di legge;
- ad adottare il regolamento per:
a) stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
b) la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito,
c) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
d) dettare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione,
e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione.



Cosa sono gli Ambiti territoriali ottimali?

 L'articolo 5 della legge regionale n. 9/2010 dispone che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali, suddivisioni territoriali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.
Tale disciplina è stata integrata dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Alla stregua di tale previsione l'Amministrazione regionale con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza del servizio, ha individuato altri otto bacini territoriali ottimali in questo caso di dimensione diversa da quella provinciale, al fine di consentire la produzione di economie di scala e di differenziazione dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Allo stato, nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e 2 bis, della l.r. n.9/2010 e tenuto conto del Piano di individuazione di bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, approvato con decreto presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012, vi sono diciotto ambiti territoriali ottimali.



Chi gestisce il ciclo integrato dei rifiuti negli A.T.O.?

 All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora innanzi S.R.R., costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle province regionali ricompresi nel territorio interessato.



Esistono ancora le Autorità d'ambito?

 Tale Autorità, prevista dall'art. 201 del d.lgs. n.152/2006, è stata soppressa dal comma 186-bis dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 1, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 come integrato dalla relativa legge di conversione del 26 marzo 2010 n. 42.



E' obbligatoria la costituzione della S.R.R.?

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n.9/2010, la partecipazione degli enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa S.R.R. è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei singoli Comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. (art. 5, comma 3, della legge regionale n.9/2010).
La S.R.R. quindi è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base.



In che misura partecipano gli enti locali alla S.R.R.?

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n.9/2010 le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:
a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione
b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.
Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.



Quali sono le funzioni della S.R.R.?

 La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 attribuisce principalmente alla S.R.R. compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci.
Inoltre
Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto;

  • Organizza, affida e disciplina nell'ATO il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed espleta le procedure, con le modalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, per l'individuazione del gestore.
  • Esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.
  • Attiva, di concerto con i comuni soci e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
  • Trasmette alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti nonché fornisce alla stessa e alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.
  • Procede, al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.
  • Indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali.


Quale disciplina si applica per il funzionamento della S.R.R.?

 L'art. 6, comma 7, della legge regionale n.9/2010 stabilisce, al riguardo, che per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.



Quali sono gli adempimenti per la costituzione della S.R.R.?

 La procedura per la costituzione delle S.R.R. è disciplinata dall'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9.
In particolare con decreto assessoriale n. 325 del 22.03.2011, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.
Le Province regionali, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, entro i 60 giorni successivi alla ricezione dei superiori schemi di atto, assieme ai Comuni interessati dovranno deliberare in consiglio l'adesione alla Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nel territorio di riferimento e l'approvazione del relativo statuto e atto costitutivo.
Con disposizione del 9 luglio 2012 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è stato assegnato l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. (Parte I n. 27 del 6 luglio 2012) del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 e del relativo Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale.
Approvati i citati atti da parte degli organi consiliari, entro i 45 giorni successivi, dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 2328 e segg. del codice civile ai fini della costituzione della Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.
Occorre evidenziare che i suddetti termini hanno carattere perentorio, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, e la loro inosservanza, ferme restando le responsabilità penali e contabili cui possono andare incontro per il comportamento omissivo gli organi degli enti territoriali, darà luogo ad intervento sostitutivo con le modalità di cui all'articolo 14 della legge stessa.



In quali casi si esercita il potere sostitutivo della Regione?

 Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.9/2010, come novellato dall'art. 11, comma 65 della l.r. n.26/2012, nei casi in cui gli enti esercitanti competenze, ai sensi della legge citata, non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità potrà immediatamente disporre, previa diffida, in via sostitutiva la nomina di commissari straordinari.
La legge contempla i seguenti casi:
a) mancato espletamento da parte delle Province regionali e/o dei Comuni, degli adempimenti finalizzati alla costituzione delle S.R.R. o mancata elezione degli organi delle S.R.R., con le modalità e nei termini perentori espressamente previsti dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2010 n. 9;
b) mancata adozione del piano d'ambito da parte delle S.R.R.;
c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;
d) mancato espletamento da parte delle S.R.R. delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti finalizzati alla determinazione di uno standard medio di riferimento per la tariffa o la tassa per i comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento.



A carico di chi sono gli oneri per la costituzione e il funzionamento della S.R.R.?

 Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati (art. 6, comma 2, della legge regionale n.9/2010).



Quali sono gli organi della S.R.R.?

 Sono organi della S.R.R.:
a) L'Assemblea dei soci
b) Il Consiglio di amministrazione
c) Il Presidente e il Vice presidente
Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista dal c.c.. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito (art.6 comma 4 della legge regionale n.9/2010).



Quale è la durata e la dotazione patrimoniale della S.R.R.?

 La durata è fissata al 31.12.2030. Può essere prorogata.
Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della legge regionale n.9/2010.
Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento delle S.R.R.
Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.
La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio (art. 7 della legge regionale n.9/2010).



Quale personale transita alle S.R.R.?

 Transitano nelle S.R.R., all'esito delle procedure per il definitivo avvio del servizio di gestione, i dipendenti
a) già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione individuato dall'Ass.to regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, sentite ANCI e URPS (art. 19, comma 6, della legge regionale n.9/2010);
b) già in servizio al 31.12.2009 presso: società d'ambito, consorzi d'ambito, società utilizzate per la gestione del servizio e al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90% e sempre che l'originario rapporto di lavoro sia stato costituito conformemente alle leggi ed in particolare dell'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2 e dell'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata o di conciliazione giudiziale o extragiudiziale sottoscritta entro il 31.12.2009 (art. 19, comma 7, della legge regionale n.9/2010).
Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.
Il personale di cui sopra è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione.
Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.
Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2010, ad alcuna assunzione e, dunque, sino al 27 aprile 2013.



Con quale modalità la S.R.R. procede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti?

La S.R.R., in nome e per conto dei comuni consorziati, sulla base del piano d'ambito, affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara, espletata dall'U.R.E.G.A., disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina nazionale vigente in materia.
La S.R.R. stipula con il soggetto gestore individuato ai sensi di legge un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione da parte dei singoli comuni della parte di servizio relativa al proprio territorio.
 



Chi stipula il contratto di servizio?

 I comuni compresi nella S.R.R. stipulano singolarmente il contratto d'appalto relativo al proprio territorio con l'appaltatore e provvedono direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verificano l'esatto adempimento del contratto ( art. 4, comma 2, della legge regionale n.9/2010).



Cosa è il Piano regionale dei rifiuti?

 Ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n.152/2006 e dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010, il piano regionale dei rifiuti è uno strumento di pianificazione regionale che definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.



Cosa sono i piani d'ambito?

 E' uno strumento di programmazione e pianificazione nell'ATO di riferimento, redatto alla luce delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti volto a definire il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 10 legge regionale n.9/2010).



Quale è la procedura per l'adozione dl piano d'ambito?

 La S.R.R., come dispone l'art. 10 comma 4 e ss. della legge regionale n.9/2010, adotta il piano e il relativo piano economico finanziario entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano regionale dei rifiuti e lo trasmette entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che ne verifica la conformità al piano regionale entro i successivi 90 giorni
Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste
Trascorso il termine di 90 giorni, calcolato al netto del tempo necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, il piano acquisisce piena efficacia.
La mancata adozione del piano preclude la concessione di eventuali contributi per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.