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Dati aggregati attività amministrativa

Informazioni non più soggette a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'art. 24 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (art. 43, d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97)


Sezione relativa all'Art. 24, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


Attualmente non sono in vigore nella Regione Siciliana disposizioni che obbligano ad organizzare, a fini statistici, i dati dell'attività amministrativa svolta



 


(Data di pubblicazione: 24.04.2013 - Ultimo aggiornamento: 29.05.2017)