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Procedure di infrazione europee d'interesse della Regione Siciliana

Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza." .



 
NUMERO PROCEDURA OGGETTO D.G. CAUSA MATERIA NORME COMUNITARIE INADEMPIENZA       FASE
2003/2077 Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CEE sulle "discariche". ENVI

C-135/05

e

C-196/13

AMBIENTE Dirr.75/442/CEE,
91/156/CEE,
91/689/CEE e
1999/31/CEE
Violazione diritto
dell'Unione
Sentenza
Art. 260
TFUE*
2004/2034 Cattiva applicazione degli articoli 3 e della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane ENVI C-565/10 AMBIENTE Dir.1991/271/CE Violazione diritto
dell'Unione
Messa in
mora art.
260 TFUE*
2009/2034 Cattiva applicazione della direttiva
1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane
ENVI C-85/13 AMBIENTE Dir.1991/271/CE Violazione diritto
dell'Unione
Sentenza
Art. 258
TFUE*
2014/2059 Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane ENVI   AMBIENTE Dir.1991/271/CE Violazione diritto
dell'Unione
Parere
motivato
Art. 258
TFUE*
2015/2165 Piani regionali di gestione dei rifiuti.
Violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE
ENVI   AMBIENTE Dir.2008/98/CE Violazione diritto
dell'Unione
Messa in
mora Art.
258 TFUE*