L'estensione del già vigente intervento del microcredito alle famiglie anche alle imprese familiari, deriva dalla modifica all'art. 25 della L.R. n. 6/2009 introdotta dall'art.47 della L.R.n.9/2013 e consiste nell'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, concessi dalle banche aderenti all'iniziativa e garantiti da un Fondo etico appositamente costituito.
Il prestito per il titolare dell'impresa familiare, il cui nucleo familiare versa in condizioni di disagio economico-sociale derivanti da temporanea criticità finanziaria e/o operativa nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, non può superare la soglia di 7.000 euro, tuttavia una volta restituito potrà essere successivamente rinnovato solo se sussistono i requisiti e previa valutazione della banca, fermo restando che l'ammontare dei prestiti ottenuti non può superare la somma di 25.000 euro.
I destinatari
Per il microcredito è il titolare dell'impresa familiare, il cui nucleo familiare versa in condizioni di disagio economico-sociale derivanti da temporanea criticità finanziaria e/o operativa nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Il fondo etico
Per perseguire tale finalità la Regione si è dotata di un Fondo etico con un ammontare iniziale di 12.000.000 di euro.
A chi rivolgersi per presentare la domanda
Le famiglie e le imprese familiari interessate possono presentare istanza ad uno degli sportelli operativi delle Istituzioni e degli Organismi non profit convenzionati ubicati nella provincia di residenza.
Modalità di erogazione
Le Istituzioni e gli Organismi non profit incaricati verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi e la sostenibilità della richiesta. La pratica viene poi inoltrata ad un Istituto di credito convenzionato, il quale valuta il merito del credito ed una volta approvato eroga il finanziamento.
I costi del prestito
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n.108, decurtato del 50%, mentre la garanzia del Fondo copre nella misura dell'80 per cento l'esposizione sottostante al finanziamento.