Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e della Famiglia
Provvedimenti organi di indirizzo politico
Supporto esclusivo dell’Ufficio di diretta Collaborazione
Art. 23 decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Periodo di riferimento: anno 2020 semestre 2° (luglio-dicembre)
N. |
Estremi del Provvedimento |
Oggetto del Provvedimento |
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Soggetto dell’Amministrazione che ha sottoscritto l’atto |
N. |
Data |
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1 |
L’Assessore regionale per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro |
17/12/2020 |
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Note
Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art.
22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice
dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art.
22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli
11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 11 e 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241. (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell’articolo
10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
(comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 15 del
2005)
1-bis. Al fine di favorire la
conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati.
(comma
introdotto dall'art. 3-quinquies della legge n. 273 del 1995)
2. Gli accordi di cui al presente
articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità,
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad
essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo
3.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 47, legge n. 190 del 2012)
3. Gli accordi sostitutivi di
provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo
l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e
del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una
pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del
provvedimento.
(comma introdotto
dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 15 del
2005)
5. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
Articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento)
Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi
previste dall’articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2 e 3.
(comma così modificato dall'Allegato 4, art.
3, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010)
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014
gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi
dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con
firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalia legislazione vigente.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 2,
legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del
2014)