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28-NOV-2019 - Comunicato richieste atti

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

 

UFFICIO SPECIALE
per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013
mail: us.chiusuraprofoif@regione.sicilia.it

PROT n. 6008 del 28/11/2019 
                                                                                                                 A TUTTI I PERCETTORI 
                                                                                                                     DEL FONDO DI GARANZIA

COMUNICATO

OGGETTO: richieste di accesso agli atti aventi per oggetto il calcolo delle somme da erogare a carico del fondo di garanzia nel caso di capienza economica

Si premette che lo Scrivente Ufficio ha ricevuto negli ultimi mesi un ingente numero di istanze che, a vario titolo, sotto l'invocata veste di accesso atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 e ss.mm.ii. mirano ad ottenere informazioni relative alle somme già erogate nonché potenzialmente da erogarsi in favore degli istanti in relazione al c.d. "Fondo di Garanzia".
L'Amministrazione, che sino ad ora ha operato nello spirito di collaborazione volto a fornire l'informazione all'utenza (informazione di nessuna utilità pratica, potendo l'ufficio operare esclusivamente nell'ambito della disponibilità degli stanziamenti disposti sul capitolo di spesa, ma utilizzata strumentalmente nel senso di seguito esposto), si trova a dover fare fronte a una moltiplicazione di tali istanze - come già detto non incardinate nel procedimento di concessione ed erogazione del beneficio de quo - sino a vedere compromesso il perseguimento dei propri obblighi istituzionali a causa della lavorazione delle innumerevoli richieste pervenute.
Sempre nei mesi precedenti, si è parallelamente assistito ad una esponenziale crescita di contenziosi che vedono coinvolta l'Amministrazione regionale, tutti derivanti dall'artato utilizzo in sede giudiziale dei riscontri di volta in volta predisposti in relazione alle istanze di cui sopra, strumentalmente definiti come "note di riconoscimento di debito".
A sua volta tali - già di per sé innumerevoli - richieste hanno condotto da ultimo ad una ulteriore implementazione di "istanze di accesso" (in realtà miranti, come detto, ad ottenere estrazione ovvero elaborazioni da parte di questa Amministrazione di dati). Dalla data di costituzione dell'ufficio avvenuta in data 01 aprile 2019 risultano acquisite oltre 808 richieste, un numero tale da comportare oggettivamente un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione - anche in considerazione del personale a disposizione dell'Ufficio in intestazione - pregiudicando in modo serio ed immediato le attività e l'assolvimento delle normali procedure amministrative cui lo Scrivente è preposto (si vedano in tal senso Linee guida ANAC del 2016).
Trattasi, infatti, di richieste "massive o manifestamente irragionevoli" (sia alla luce di quanto ritenuto dalle richiamate Linee guida A.N.A.C., sia alla luce della Circolare n. 2/2017 Min. Funz. Pubblica), e ciò sia in ordine al carico di lavoro dalle stesse discendente - di per sé in grado di interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione anche in vista dell'onerosa attività di elaborazione che la stessa dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati richiesti per ogni singolo istante - ove rapportato alla limitatezza delle risorse interne disponibili, sia in relazione alla rilevanza e fondatezza dell'interesse conoscitivo che siffatte richieste mirano a soddisfare.

A riguardo appare consolidarsi l'orientamento della giurisprudenza di merito più recente in tema di controversie aventi per oggetto il Fondo di Garanzia: "le norme relative ai lavoratori del comparto della formazione - art. 2 l.r. 25/93; 132 l.r. 4/2003 e 1 l.r. 10/2011- non conferiscono alcun diritto soggettivo in senso pieno a beneficiare degli interventi a carico del fondo di garanzia, posto che tali interventi sono soggetti alla disponibilità di fondi, oltre che alla sussistenza dei presupposti" (Sent. n. 91/2016 del Tribunale di Caltanissetta, sez. lavoro, confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 218 del 25 luglio 2018); e ancora, "alla luce del quadro normativo e della pronuncia della Corte Costituzionale richiamate in atti non può ravvisarsi un obbligo di pagamento in capo alla Regione e che neppure tale obbligo deriva dall'esistenza del fondo regionale istituito dall'art. 132 della l.4/2003, l'accesso al quale, anche prima delle modifiche normative del 2011, è subordinato comunque alla disponibilità delle risorse finanziarie" (Trib. Palermo, sentenza del 02/04/2019).

Ed ancora, ancor più chiaramente, in merito alla domanda volta a ottenere il pagamento del sostegno al reddito a carico del Fondo di Garanzia, nel giudizio azionato da 32 lavoratori nei confronti dell'Amministrazione Regionale, valgano le conclusioni della Corte di Appello di Palermo, che con sentenza 265 del 14 marzo 2019 si è così pronunciata sulla materia: "?non è dato desumere ? nessun diritto giuridicamente azionabile nei confronti dell'Amministrazione regionale? Non configurandosi pertanto nessun diritto soggettivo azionabile da parte dei lavoratori dei confronti della Regione Siciliana?"

Alla luce di quanto sopra esplicitato, e fatte salve le determinazioni da assumere in esito alle controversie in corso in materia di Fondo di Garanzia, questo ufficio non fornirà più risposte alle richieste di cui in premessa, non rientrando le stesse nei compiti istituzionali della struttura, che assolve esclusivamente all'obbligo discendente dalla legge 10/2011 di corrispondere le somme sulla base degli impegni di spesa assunti e delle risorse disponibili, conformemente alle norme che ne regolamentano la concessione e i requisiti di accesso.

FIRMATO
Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina