Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:
- Rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea.
- Organizzazione dei lavori della Giunta regionale.
- Organizzazione amministrativa generale.
- Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.
- Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale.
- Attività inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'articolo 2 della legge regionale 29.12.1962, n. 28.
- Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale.
- Ricorsi straordinari.
- Gazzetta ufficiale.
- Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo.
- Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'articolo 2 della legge regionale 29.12.1962, n. 28.
- Ordinamento della comunicazione.
- Coordinamento della protezione civile regionale.
- Programmazione regionale.
- Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali