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COMPITI ISTITUZIONALI DELL'U. R. P. DIPARTIMENTALE

Compiti previsti dal Decreto Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, art. 30, comma 2:

  • garantire i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10 del 1991;
  • informare l'utenza sugli atti e lo stato dei procedimenti;
  • effettuare ricerche ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
     

Compiti previsti dal Decreto Presidente della Regione 16 giugno 1998, n. 12, art. 17:

  • predisporre moduli e materiale anche di carattere informatico, riguardanti il diritto di accesso;
  • fornire le informazioni riguardanti la compilazione e la presentazione delle richieste di accesso;
  • dare indicazioni sui costi di riproduzione e spedizione, nonché sull'ammontare delle imposte di bollo, se dovute, e dei diritti di ricerca e visura;
  • curare gli adempimenti di cui all'art. 29 della Legge regionale 10 del 1991;
  • curare l'elaborazione e la pubblicazione, in luoghi e forme idonee, dell'organigramma dell'Amministrazione nel quale siano indicati gli uffici dove sono depositate le categorie di atti, i funzionari preposti ai rapporti con il pubblico ed al rilascio di informazioni e le procedure mediante le quali è possibile ricevere le informazioni;
  • dare in visione, con facoltà di estrazione di copie, della normativa riguardante i singoli procedimenti, con particolare riguardo alle fonti di livello inferiore non altrimenti disponibili