Il Garante
Legge Regionale 19 maggio 2005 n. 5
Art. 33 Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
(integrato e modificato dall'art. 23, commi 4 e 5, della L.R. 19/2005 e integrato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 1/2008)
1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica sette anni e può essere riconfermato per non più di una volta.