Domenica, 05 maggio 2024
Il portale: ricerca
Home 
Home | Strutture regionali | Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea | Dipartimento dell'agricoltura | Info e documenti | Amministrazione trasparente | Servizi erogati | Costi contabilizzati

Costi contabilizzati

Sezione relativa all'art. 32, comma 2, lettera 'a' ed all'art. 10, comma 5 del Decreto legislativo n. 33/2013.
Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.



 

Avviso: La pubblicazione dei costi contabilizzati in maniera strutturata ed unitaria potrà avvenire solo dopo l'introduzione e l'utilizzo della contabilità economica



Data di pubblicazione: 01/07/2015