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Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12

D.P.Reg. 26-3-1991 n. 37


Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.
Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 giugno 1991, n. 31.

 Il presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

visto il decreto legislativo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204;

vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente: "Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana";

ritenuto di dovere adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire In uso omogeneo dello stemma e del gonfalone della Regione;

ritenuto di dovere adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire un uso omogeneo dello schema e del gonfalone della Regione;

udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 20/91 - Sezione consultiva, espresso in data 22 gennaio 1991

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 febbraio 1991;

decreta

 Articolo unico

È approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo E chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990 n. 12, concernente la definizione e l'adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana

Capo I

Stemma della Regione.

Art. 1

1. Lo stemma della Regione siciliana, definito dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, sarà riprodotto:
- sugli atti e sulle pubblicazioni a carattere ufficiale della Regione;
- sul frontespizio della Gazzetta Ufficiale della Regione;
- sulle tabelle indicanti sedi degli uffici della Regione;
- sui sigilli;
- sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli uffici regionali;
- sulla carta d'ufficio;
- sul materiale di cancelleria, in quanto possibile;
- sugli atti e documenti concernenti manifestazioni promosse direttamente dalla Regione;
- su targhe, medaglie e altri oggetti, predisposti per ragion di rappresentanza;
- sugli inviti diramati dall'Amministrazione regionale.

 



Art. 2

1. I sigilli di cui all'articolo precedente hanno forma circo lare sono realizzati in metallo e riportano al centro la raffigurazione dello stemma della Regione e sulla bordatura la dici tura "Regione siciliana", con l'indicazione dell'Organo regionale cui sono assegnati.
2. I sigilli sono assegnati:
- al Presidente della Regione;
- alla Giunta regionale;
- agli Assessori regionali;
- agli organi di controllo sugli atti degli enti locali.
3. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi di cui al presente articolo.

 

Capo II
Gonfalone della Regione.

Art. 3

1. Il gonfalone della Regione siciliana, definito dall'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, avrà le dimensioni di metri due di lunghezza per un metro di altezza e penderà da un'asticella orizzontale metallica di supporto, appesa ad una asta metallica verticale.
2. Le parti di metallo saranno dorate. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori giallo e rosso, con bullette dorate poste a spirale.
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Regione e nel gambo sarà inciso il nome.

 

Art. 4

1.      Il gonfalone della Regione è custodito nella sede ufficiale del Presidente della Regione.

 

Art. 5

1. L'esposizione all'esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione e l'uso del gonfalone della Regione può aver luogo:
- nelle festività e solennità civili;
- il 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana;
- per manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere regionale, escluse tutte le manifestazioni a carattere puramente locale, previa disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione.



Art. 6

1. Nelle funzioni pubbliche di cui all'art. 5, il gonfalone della Regione sarà retto da un commesso del ruolo amministrativo della Presidenza della Regione in uniforme di gala, addetto allo Ufficio rappresentanza e cerimoniale, e sarà scortato da altri due commessi pure in uniforme.

 

Art. 7

1. Il gonfalone della Regione, nei casi previsti all'art. 5, può essere esposto all'esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione dalle ore 8 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari il Presidente della Regione può disporre o autorizzare che il gonfalone rimanga esposto anche dopo il tramonto. In questa circostanza il gonfalone deve essere adeguatamente illuminato.

 

Art. 8

1. Il gonfalone della Regione esposto in segno di lutto avrà due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Dette strisce sono obbligatorie quando il gonfalone della Regione viene portato nelle pubbliche cerimonie funebri.

 

Art. 9

1. Il gonfalone della Regione, qualora venga esposto insieme con la bandiera nazionale, è collocato a sinistra e in basso rispetto alla bandiera.

2. Salva la precedenza per la bandiera nazionale, il gonfalone della Regione avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali della Regione.

 

Art. 10

1. Riproduzioni anche in formato ridotto o ingrandito del gonfalone della Regione possono essere esposte all'esterno degli edifici pubblici regionali nelle festività e manifestazioni di cui all'art. 5, osservando le norme di cui agli articoli precedenti.

 

Capo III
Disposizioni transitorie e finali.

Art. 11

1. Gli stemmi ed i sigilli in atto utilizzati verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.

 

Art. 12

1. Con decreto del Presidente della Regione sarà stabilita la data dopo la quale le Amministrazioni regionali non potranno più servirsi dei segni in atto utilizzati.

 

Art. 13

1. Gli stampati ed i materiali già esistenti, non recanti lo stemma della Regione, potranno essere utilizzati fino al relativo esaurimento.