D.P.Reg. 26-3-1991 n. 37
Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.
Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 giugno 1991, n. 31.
Il presidente della Regione
Visto lo Statuto della Regione;
visto il decreto legislativo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204;
vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente: "Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana";
ritenuto di dovere adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire In uso omogeneo dello stemma e del gonfalone della Regione;
ritenuto di dovere adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire un uso omogeneo dello schema e del gonfalone della Regione;
udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 20/91 - Sezione consultiva, espresso in data 22 gennaio 1991
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 febbraio 1991;
decreta
Articolo unico
È approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo E chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990 n. 12, concernente la definizione e l'adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana
Capo I
Stemma della Regione.
Art. 1
1. Lo stemma della Regione siciliana, definito dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, sarà riprodotto:
- sugli atti e sulle pubblicazioni a carattere ufficiale della Regione;
- sul frontespizio della Gazzetta Ufficiale della Regione;
- sulle tabelle indicanti sedi degli uffici della Regione;
- sui sigilli;
- sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli uffici regionali;
- sulla carta d'ufficio;
- sul materiale di cancelleria, in quanto possibile;
- sugli atti e documenti concernenti manifestazioni promosse direttamente dalla Regione;
- su targhe, medaglie e altri oggetti, predisposti per ragion di rappresentanza;
- sugli inviti diramati dall'Amministrazione regionale.