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Attività sementiera

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La produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali sono regolate dalle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.
Per svolgere l'attività sementiera bisogna essere in possesso di apposita autorizzazione, prevista dall'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2007.
L'autorizzazione all'attività sementiera è rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005, ed è regolamentata dal D.M. 12 novembre 2009.

L'autorizzazione è riferita a una o più tipologie di attività tra le seguenti (D.M. 12 novembre 2009 allegato III lettera H e allegato IV):

-     produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri. Intendendo le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione che provengono direttamente dai campi da seme "selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità." (D.P.R.n.1065/1973, art. 1);
    confezionamento/riconfezionamento;
    concia/confettatura o altri trattamenti del seme;
-     in qualità di "importatore da paesi terzi" disementi di piante agrarie, orticole e forestali e/o prodotti sementieri: sementi, bulbi, tuberi, rizomi e simili presenti in allegato VB del D.Lgs.n.214/2005.

 

Sono esonerati dalla richiesta dell'autorizzazione:

-     agricoltori che moltiplicano sementi per conto di ditte sementiere;
-     commercianti al dettaglio e commercianti all'ingrosso di prodotti sementieri già confezionati ed etichettati. Fanno eccezione le patate da seme, poiché chi commercializza all'ingrosso patate da seme già confezionate ed etichettate da ditte sementiere, deve avere specifica autorizzazione in qualità di: "commerciante all'ingrosso di patate da seme".

 

All'atto della richiesta di autorizzazione occorre dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di una dotazione minima di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività sementiera, in base alle specie o ai gruppi di specie di semi trattati (D.M. 12 novembre 2009).
Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti coloro che producono le sementi iscritte nel Registro delle varietà da conservazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2010, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 18 aprile 2008.


Come fare la richiesta:
La richiesta di autorizzazione all'attività sementiera e le comunicazioni relative alle variazioni all'autorizzazione, devono essere presentate all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 4° "Fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione", e specificatamente all'Unità periferica provinciale competente per territorio.

Le ditte autorizzate sono iscritte nel Registro ufficiale regionale.
Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che la ditta non abbia avviato l'attività entro un anno dal rilascio, ovvero in caso di cessazione definitiva dell'attività o la stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.



Normativa

Data di pubblicazione: 10/03/2017