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Banca dati sulle "Intese, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131" sancite dalle Conferenze Stato-Regioni e Unificata

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, ampliandole, le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli Enti locali.
In particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo detta la disciplina applicabile in merito alle c.d. intese, che costituiscono atti giuridici vincolanti, stipulate in sede di Conferenza Stato - Regioni e Conferenza Unificata.
Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del sopra citato articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Questa disciplina si applica a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa della Conferenza.
 

Sul punto rileva anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, che detta le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In particolare, l'articolo 8 prevede la possibilità, per il Governo, di promuovere la stipula di intese, in sede di Conferenza, dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni statali, regionali e locali, il raggiungimento di posizioni unitarie, o il conseguimento di obiettivi comuni. In tali casi è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono la possibilità per il Consiglio dei ministri di "prescindere" dal raggiungimento dell'intesa, in presenza di determinati requisiti.
Proprio l'approvazione della legge 5 giugno 2003, n. 131, a seguito della riforma del Titolo V, che ha previsto, come visto, la possibilità di concludere intese per l'armonizzazione della legislazione statale e regionale, ha dato nuovo impulso allo strumento delle intese, avviando una nuova fase dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, in applicazione del principio di leale collaborazione fra i soggetti istituzionali. Intese che assurgono, in questo caso, a un accordo amministrativo di particolare rilevanza, tramite il quale gli Enti pubblici rappresentativi "concertano" fra di loro le modalità organizzative e di perseguimento degli interessi pubblici di propria competenza.
All'accordo quindi si associa una nuova tipologia i atto, a questo assimilabile, ma che la legge 131/2003 ha definito intesa. Lo strumento per concludere un accordo politico, infatti, è rappresentato da una intesa ex art. 8, comma 6, della legge 131/2003, la cui valenza è, comunque, sempre politica ma con un quid pluris rispetto a quanto si può esprimere in sede di un mero accordo ex articolo 4 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281.
La Conferenza infatti rappresenta la sede della mediazione politica per eccellenza tra le Regioni ed il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, come sottolineato più volte dalla Corte costituzionale già da diversi decenni.

La banca dati sull'applicazione della legge 131/2003 che viene qui pubblicata rappresenta una raccolta delle intese raggiunte in sede di Conferenze Stato-Regioni e Unificata dal 2003 al 2019.