Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
La Legge 31 maggio 1965 n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni, disciplina tra l'altro, la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In particolare dispone il trasferimento dei beni immobili confiscati ai comuni nel cui territorio il bene confiscato è sito, vincolandone l'uso a finalità di carattere istituzionale o sociale.