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Impianti termici degli edifici e Catasto regionale degli impianti

Catasto impianti termici

Tavolo tecnico in materia di impianti termici del 25/05/2015 presso il libero consorzio di Enna contributo del Dip.to Reg.le dell'Energia

FAQ Installatori/Manutentori

Linee guida per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici.

Ministero dello Sviluppo Economico - FAQ: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Catasto Impianti Termici: (Proroga Registrazione Impianti Termici)

Elenco regionale installatori/manutentori impianti termici

Elenco regionale installatori/manutentori (aggiornato in tempo reale)

Circolare Catasto Impianti Termici (Invio dati catastali - Proroga 15 ottobre 2014)

D.M. 10/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico: proroga dei termini.

D.P.R. n.74 del 16/04/2014 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici......"

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013

DECRETO 10 febbraio 2014

Disposizioni in materia di impianti termici

Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 dell'1/3/2012 (GURS n. 13 del 30/3/2012)

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 del 1/3/2012, è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.
Il decreto disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell'ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli stessi.
Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, il decreto richiama l'applicazione delle disposizioni statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme prevedono che il proprietario, l'amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato,  garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.   



Gli impianti termici interessati

Gli impianti termici oggetto del decreto 71/2012 comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.



Il Catasto regionale degli impianti termici

Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi il Decreto prevede che,  la Regione promuova la realizzazione di un sistema informativo unico regionale, attraverso l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici (Catasto Termico), in cui far confluire i catasti degli impianti termici istituiti presso le Autorità competenti.
In assenza di una apposita disciplina legislativa regionale, nella regione siciliana le Autorità competenti, nonché le autorità responsabili dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuate ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono le Province ed i Comuni aventi una popolazione maggiore di 40.000 abitanti. Le suddette autorità, dovranno far confluire al "Catasto Termico" i dati sugli impianti in loro possesso al fine di consentire l'attività di coordinamento assegnata alla Regione.
Il Catasto Termico regionale raccoglierà anche le informazioni sull'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili presenti nel territorio regionale. 
Il Dipartimento regionale dell'energia avrà i compiti di attuazione e gestione del "Catasto Termico", che costituirà uno strumento di riferimento per le attività di ispezione da parte delle Autorità competenti. E' previsto altresì che "il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità del Catasto Termico non consentirà il pieno esercizio delle rispettive competenze da parte dei soggetti preposti.
 



Adempimenti

Il D.D.G. 71/12 prevede che nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l'installatore è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dall'intervento, i dati relativi all'impianto alle Autorità competenti e al Dipartimento regionale dell'energia, presso il quale è istituito il "Catasto Termico". In particolare, il tecnico installatore dovrà trasmettere una copia della scheda identificativa dell'impianto in conformità all'Allegato "A" (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) o all'Allegato "B" (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW). 
I  tecnici manutentori dovranno altresì trasmettere solo alle Autorità competenti, con le cadenze stabilite dal D.Lgs 192/05, copia del Rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui all'Allegato "G" (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) ed all'Allegato "F" (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW).
Per le società di distribuzione di combustibile, il Decreto stabilisce anche l'obbligo di  trasmettare periodicamente al "Catasto termico" i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.



Trasmissione dei dati degli impianti alle autorità competenti ed al Catasto termico regionale

Il DDG 71/2012 prevede che la trasmissione al "Catasto Termico" dei dati relativi agli impianti termici debba avvenire esclusivamente per via telematica, secondo le indicazione fornite attraverso il sito web del Dipartimento dell'Energia.

 

Avviso agli utenti

Il Dipartimento regionale dell'energia, nelle more del perfezionamento delle procedure per l'invio telematico dei dati, invita gli utenti - fino a diversa indicazione sulle pagine del presente sito - ad inviare le informazioni ed i dati riguardanti gli impianti termici alle Autorità competenti.  Le suddette autorità,  nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione in materia, dovranno trasmettere successivamente le informazioni raccolte a questo Dipartimento, con il quale dovranno coordinerare la propria attività ai fini della messa a punto delle misure organizzative ed informatiche necessarie all'avvio del sistema di trasmissione previsto dal decreto regionale.



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