CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
Pagina relativa all'art. 31, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.
Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"
Nota: gli atti degli organismi indipendenti di valutazione del Fondo Pensioni sono pubblicati all'interno della pagina "performance". Le relazioni del collegio sindacale sui bilanci di previsione e sui rendiconti sono pubblicati nella pagina "bilanci" . Si pubblicano gli estratti ufficiali del giudizio di parifica della Corte dei Conti, sezione riunite in sede di controllo della Regione Siciliana, all'interno dei quali si rinviene la parte dedicata alla spesa previdenziale regionale. I medesimi documenti sono consultabili anche sul portale web della Corte dei Conti.