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Direttiva trasfrontaliera D.Lgs. 38/2014

La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 si affianca ai Regolamenti di sicurezza sociale e prevede ulteriori possibilità di usufruire di cure sanitarie negli altri Paesi dell'UE, alle seguenti condizioni:
il paziente anticipa i costi dell'assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza (assistenza indiretta) le cure rimborsabili sono quelle erogate dal Sistema sanitario di appartenenza, con esclusione delle prestazioni sanitarie di lunga durata (il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine) , dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti e dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose il rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura; gli Stati possono anche decidere di rimborsare l'intero costo della cura, se superiore ai costi che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se l'assistenza fosse stata prestata sul proprio territorio e di rimborsare le spese di viaggio e di accompagnamento. Per motivi imperativi di interesse generale, gli Stati possono limitare l'accesso alle cure sul proprio territorio ai pazienti in ingresso, e limitare l'applicazione delle norme sul rimborso ai pazienti in uscita. Gli Stati possono inoltre introdurre un'autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere quando la prestazione:
è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Comporta inoltre il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza. La Direttiva prevede espressamente che, qualora la richiesta di autorizzazione preventiva soddisfi le condizioni richieste per l'autorizzazione ai sensi dei Regolamenti, l'autorizzazione venga concessa conformemente ai Regolamenti. In ogni caso il paziente può richiedere espressamente di avvalersi della Direttiva.