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Accesso civico

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, così come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto, e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni.

Il titolare del potere sostitutivo è individuato nel Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale.

Nella presente sezione sono fornite le informazioni utili all'esercizio dell'accesso civico nei confronti dell'Ufficio Speciale.

La richiesta di accesso civico, indirizzata all'Ufficio Speciale, potrà essere inoltrata attraverso:

- messaggio di posta elettronica alla casella: ufficiospecialedifferenziata@regione.sicilia.it

- richiesta scritta a mezzo posta all'indirizzo:

Ufficio Speciale per la Differenziata - U.R.P. - via Beato Bernardo, n. 5 - 95124 CATANIA

Con le stesse modalità potrà essere esercitato il diritto di attivazione del titolare del potere sostitutivo.



Data pubblicazione 16 dicembre 2016
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2016