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Provvedimenti

Sezione relativa all'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e s. m. e i.



                                                                     Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

modificato dal  Dlgs n. 97/2016, art.23.

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) soppressa
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- c) soppressa
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. abrogato
 



(Data creazione 14 Luglio 2017 - ultimo aggiornamento 31 ottobre 2018)