Disposizioni riguardanti la prestazione energetica nell'edilizia e l'accreditamento dei tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica
In attuazione della normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'accreditamento dei tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici, di seguito si riportano le principali novità introdotte dal D.P.R. 75/2013 e dal D.L. 63/2013:
15/12/2015 - Applicazione delle certificazione energetica in Sicilia
A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di alcuni Tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, si comunica che, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del DDG n. 65 del 3 marzo 2011 del Dipartimento dell'Energia in materia di certificazione energetica, nel territorio della regione siciliana si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 in recepimento della Direttiva 2010/31/UE in materia di efficienza energetica negli edifici.
28/12/2014
Si informa che sono state apportate alcune modifiche al D.P.R. 75/2013
Si informa che sono state apportate alcune significative semplificazioni nella compilazione del FORM sulla certificazione energetica degli edifici.
F.to D.co Santacolomba Dir. Serv. 2° Dip. Energia
29/11/2013
A chiarimento di quanto introdotto dalla legge 03.08.2013 n. 90, si ritiene utile ed opportuno pubblicare la sottoelencata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate:
Si porta a conoscenza degli operatori di settore e dell'utenza tutta che sono stati resi disponibili, in modalità telematica, i form per la compilazione e l'inoltro degli attestati di prestazione energetica, distinti per:
La compilazione e l'inoltro dei Form in modalità telematica, che comprende il contestuale invio anche di copia dell'APE in formato PDF, sono obbligatori a decorrere dal 01.12.2013.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 75 del 16.04.2013, in vigore dal prossimo 12/07/2013, si porta a conoscenza dell'utenza che sono da ritenersi tecnici abilitati, ai fini della certificazione energetica, esclusivamente i professionisti previsti dall'art. 2 comma 2 lett. b).
Pertanto, i tecnici inseriti nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana che non dovessero rientrare nella suddetta casistica, sono da ritenersi temporaneamente sospesi fino all'adeguamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 2.
Attestato di Prestazione Energetica: nelle more dell'aggiornamento delle norme di riferimento, le attestazioni energetiche dei professionisti devono contenere una nota attestante che metodologie di calcolo sono conformi al D.L.63/2013. Per informazioni chiamare l'URP.