Mission
Le funzioni e i compiti dei consiglieri di parità (nazionale e locali) si sostanziano nella rilevazione di situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella formazione e progressione professionale e di carriera, nella promozione di progetti di azioni positive anche per garantire la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità, nel sostegno delle politiche attive del lavoro, nella promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, nello svolgimento di inchieste indipendenti, relazioni indipendenti e raccomandazioni in tema di discriminazioni sul lavoro.
La figura del consigliere nazionale di parità (insieme ai consiglieri regionali e provinciali) è disciplinata dal d. lgs. n. 198/2006, che agli artt. 12 e 13 detta la procedura della nomina da parte del Ministro per il lavoro di concerto con quello delle pari opportunità, in capo a soggetti (di ambo i sessi) in possesso di determinati requisiti professionali e specifiche esperienze. Per le nomine dei consiglieri a livello locale si provvede su designazione delle regioni e delle province. Il mandato è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Secondo la modifica introdotta dall'art. 1 del d. lgs. n. 5/2010 la rinnovazione è consentita per non più di due volte.
In Sicilia alla nomina si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione (oggi Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro) così come previsto dalla Legge Regionale 28/12/2004 n. 17 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31/12/2004 n. 56 e s.m.i.