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LINEE GUIDA PER LA CONSULTAZIONE E L'USO on-line DELL'ALBO PRETORIO

Premessa.

La legge n. 69 del 18/06/2009, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, ha riconosciuto l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dall'Ente Pubblico sul proprio sito informatico.
L'art.32, comma 1°, infatti, della Legge n.69/2009, come modificato dall'art.2, comma 5°, della Legge 26/02/2010, n. 25, ha statuito che "a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
Inoltre, il successivo comma 5° dello stesso art.32, come modificato dall'art.2, comma 5°, della Legge 26/02/2010, n. 25, ha precisato che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Pertanto, con inizio dall'1° gennaio 2011 il tradizionale Albo Pretorio (cartaceo) del Genio Civile di Trapani è stato sostituito, ai sensi della normativa prima citata, dall'Albo Pretorio on-line, consultabile nell'home page del sito web istituzionale dell'Ufficio.
Appare significativo precisare che gli atti affissi all'Albo Pretorio on-line, tutti pubblicati in formato PDF, sono semplici copie informatiche che riproducono fedelmente il contenuto degli atti originali consultabili l'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

L'Albo Pretorio on-line del Genio Civile di Trapani.

L'Albo Pretorio del Genio Civile di Trapani è stato, finora, un luogo fisico, una bacheca, riservata all'affissione di atti che, per disposizione di legge, devono essere resi pubblici e il loro contenuto diffuso; perciò il motivo essenziale dell'esistenza dell'Albo è proprio quello di portare a conoscenza dei cittadini tutta l'attività dell'Ente Pubblico per renderne trasparente l'azione.
Inoltre, in molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è reso pubblico, ossia se non è affisso all'Albo.
Sicchè, a decorrere dall'1° gennaio 2011, l'Albo Pretorio del Genio Civile di Trapani, così come l'Albo Pretorio di tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia, è diventato virtuale.
In altre parole, cambia solo lo strumento di consultazione perché al posto del documento stampato e affisso nella bacheca riservata all'Albo Pretorio (che scomparirà per sempre) c'è una pagina web denominata Albo Pretorio on-line, mentre le regole che presiedono al suo funzionamento rimangono invariate.

La consultazione dell'Albo Pretorio on-line del Genio Civile di Trapani.

L'Albo può contenere decine di documenti e per consultarlo occorre accedere all'home page del sito web istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani e cliccare sul link Albo Pretorio; si attiverà la pagina Albo Pretorio on-line che consentirà di selezionare gli atti e i documenti da consultare. Ogni documento ha un preciso periodo di affissione all'Albo.

La pubblicazione all'albo Pretorio on-line.

Ogni tipo di atto e documento deve restare pubblicato, per essere consultabile da tutti, per un tempo considerato congruo, cioè per un periodo sufficiente perché i cittadini siano portati a conoscenza dell'attività amministrativa attuata dall'Ente Pubblico. É la legge che stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione.
Infatti, secondo la normativa vigente, sono affissi all'albo:

A) - per 20 giorni: le ordinanze riguardanti la concessione di acque pubbliche (art. 7 del R.D. n. 1775/1933);
B) - 15 giorni: le ordinanze che si riferiscono alle istruttorie di impianti elettrici (artt. 111 e 112 del R.D. n. 1775/1933).
Nei casi in cui i documenti contengono una scadenza per presentare una domanda, l'affissione all'Albo potrebbe avere una durata non sempre uguale. Infatti, il documento resta all'affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda.

La presentazione di opposizioni alle pubblicazioni agli atti di tipo A) e B).

I termini per presentare opposizioni agli atti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line del Genio Civile di Trapani sono:

- documenti di tipo A): 30 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;
- documenti di tipo B): 30 gg. dalla data di inizio della pubblicazione.

Le opposizioni dovranno essere inoltrate alla sede dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani in Viale Regina Elena n.48 - TRAPANI, tramite servizio postale o Poste Italiane o notificate o consegnate a mano ENTRO E NON OLTRE I TERMINI SOPRAINDICATI. FARÃ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE O DI RICEZIONE.

Modalità e termini per richiedere la pubblicazione all'albo Pretorio on-line

Ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, i responsabili delle UU.OO. dovranno inviare copia telematica (in P.D.F.) dell'atto e/o documento da pubblicare, completo del numero di protocollo e di data, al responsabile del sito web istituzionale.
La nota d'invio dell'avviso dovrà contenere l'indicazione del soggetto richiedente la pubblicazione, l'oggetto, il termine iniziale e finale di pubblicazione nonchè l'eventuale richiesta di restituzione con relata di avvenuta affissione.

Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni.

Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, dovranno avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005.
L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line sarà consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi siano modificati o cancellati dal sito istituzionale. Gli atti pubblicati sono scaricabili dall'Albo Pretorio on-line in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.
La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m), del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, sarà espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo.
I titolari delle varie banche dati (Dirigenti/Responsabili) dovranno garantire la salvaguardia e il rispetto dei principi sul diritto alla riservatezza intervenendo sulle informazioni digitalizzate, prima della loro pubblicazione, adeguandole ai contenuti della norma.
Per tali finalità, gli atti destinati alla pubblicazione dovranno essere redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi dovranno essere trasferiti in documenti, richiamati dal provvedimento pubblicato, che saranno depositati agli atti dell'ufficio senza essere allegati.
Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio on-line, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.