Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 " L.R. 10/91-D.P.R. 16/06/1998 n. 12 " D.P.R. 12/04/2006 n.184
Diritto di accesso
Ai sensi dell'art.25 della L.R. 10/91 chiunque abbia interesse alla " tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi..." e può esaminare ed eventualmente ottenere copia degli stessi salvo il rimborso dei diritti di ricerca ( se dovuti ) e dei costi di riproduzione. Occorre individuare chiaramente l'atto o l'informazione di cui si chiede l'accesso. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell' Amministrazione Regionale di cui al D.P. 16/06/1998 n. 12.
A tal proposito si ritiene opportuno precisare che si intende per "Documento" ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti interni ed esterni formati o comunque utilizzati dalle Unità Operative del Genio Civile ai fini dell'attività amministrativa. "Interessato": il soggetto privato portatore di un interesse personale, attuale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e direttamente collegato al documento per il quale è richiesto l'accesso. Il titolare del diritto di accesso può produrre delega ad un terzo per visionare gli atti.
Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi". "Controinteressato": il soggetto individuato o individuabile che dall'accesso vedrebbero compromessi i loro diritti, compreso quello alla riservatezza. "Pubblica Amministrazione": i soggetti di diritto pubblico e privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse regolamentata da norme comunitarie, statali e regionali. Esclusione del diritto di accesso Nei limiti prefissati dalla legge e per quanto previsto all'art.13 del D.P.R.S. n. 12 del 16/06/1998, non si può esercitare il diritto di accesso nei seguenti casi:
a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
c) rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
d) documen caratteristica matricolare, nonchè quella relativa a situazioni private dell'impiegato;
e) documentazione attinente alla fase istruttoria in caso di provvedimento di sequestro dei procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale ed accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da un terzo non portatore di interesse diretto e personale;
h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità o di salute limitatamente ai motivi;
i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
l) documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa. Inoltre è vietato l'accesso ai documenti riguardanti la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la finanza dello Stato ed agli atti oggetto di indagine dall' Autorità Giudiziaria senza il preventivo nulla osta della stessa. Vengono, altresì, esclusi gli atti contenenti elaborazioni che attengono alla scienza ed alla capacità elaborativi personale o alla opere dell' ingegno ( brevetti, diritti d'autore). Modalità di esercizio del diritto di accesso Il diritto di accesso si esercita tramite richiesta scritta all' Ufficio del Genio Civile di Trapani - U.O.B.C. 2 che provvederà ad inviarle alle U.O.B.C. di competenza.
La richiesta può essere scritta in carta libera o compilata utilizzando l'apposito modulo per la richiesta d'accesso a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale del Genio Civile di Trapani.
Ai sensi dell'art. 25 della L.241/90 ed all'art. 28 della L.R. 10/91, la richiesta di accesso deve essere motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si chiede l'accesso. Nel caso in cui la richiesta venga inviata via posta, via fax o via email, non occorre alcuna autentica della firma del richiedente se l'istanza è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. L'identità del richiedente sarà successivamente verificata al momento dell'esibizione del documento o della consegna delle copie. Costo dell' esercizio del diritto di accesso.
La semplice consultazione dei documenti è gratuita .Per la consultazione d'archivio di atti aventi più di 36 mesi dalla prima presentazione all' Ufficio si applicano i diritti fissi previsti dal comma 1, lett. C dell'art.37 della L.R. 20/2003. In questo caso occorre allegare alla domanda la ricevuta del versamento di Euro15 sul c.c.p. 00221911 intestato al cassiere della Regione Siciliana, gestione Banco di Sicilia, con la seguente causale di versamento: "Diritti fissi dovuti ai sensi del comma 1 lett.C dell' art. 37 della Legge Regionale 3 dicembre 2003 n. 20 per la richiesta di ..... (specificare gli estremi della pratica quali numero, ditta, sito lavori, ecc.).
Si precisa che i pagamenti che non riportano chiaramente l'indicazione dei dati utili per l'identificazione della pratica o documento richiesto non saranno accettati. Si informano ancora gli utenti che in mancanza della quietanza di versamento degli importi dovuti, la richiesta sarà sospesa da parte dell'Ufficio. Per il rilascio di copie le relative spese saranno a carico del richiedente tramite l'apposizione di marche dal valore di Euro 0,26 ogni due facciate (o frazioni di esse) riprodotte. Se trattasi di elaborati tecnici o rappresentazioni grafiche, il conteggio verrà effettuato utilizzando come unità di misura il formato UNI. Reclamo In caso di mancato riscontro, entro gg. 30 dalla presentazione dell'istanza di accesso, la stessa si intende non accolta e l'eccesso non concesso.
Contro il diniego motivatamente espresso dal responsabile del procedimento è ammesso il reclamo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato accoglimento della richiesta di accesso. Il reclamo può essere avanzato in carta libera o utilizzando l'apposito modulo per il reclamo sopra indicato.
Si ribadisce che il reclamo deve contenere espressa e chiara motivazione.