(integrato dall'art. 10 della L.R. 2/2005 e modificato dagli artt. 32, comma 4, e 40, commi 7 e 8, della L.R. 5/2005, integrato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 19/2005 e modificato dall'art. 12, comma 12, della L.R. 1/2006)
23. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, dopo le parole "sistemi informativi" sono inserite le parole "e dell'innovazione tecnologica".
44. All'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "si avvale di un'apposita struttura societaria" sono aggiunte le parole "anche in forma di gruppo societario";
b) le parole "è individuato o" sono sostituite con le parole ", definito nel QRS in materia di SI, è", e la parola "società" è sostituita con le parole "struttura societaria".