Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative
L'art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, che istituisce, alle dipendenze dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, affida a questa struttura, che peraltro viene annoverata dalla legge regionale 15 maggio 2000 n.10 tra i Dipartimenti regionali ed uffici equiparati, ogni attività utile ai fini di:
1. incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
2. promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
3. favorire l'utilizzo dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, anche mediante l'individuazione e la proposizione di azioni positive;
4. formulare ed attuare programmi di politica attiva del lavoro;
5. svolgere azioni di informazione e di orientamento professionale finalizzate a favorire scelte consapevoli per il primo inserimento lavorativo dei giovani e promuovere la formazione ricorrente e la mobilità professionale degli adulti nel sistema produttivo.
L'Agenzia opera istituzionalmente d'intesa con gli organismi preposti all'orientamento universitario e scolastico, concordando, ove possibile, la realizzazione di programmi congiunti di orientamento.
In seguito al Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n 19, emanato con Decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, l'Agenzia regionale per l'impiego assume la nuova denominazione di "Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative" e viene incardinata, sia funzionalmente che strutturalmente, nel nuovo "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".